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Buona lettura

giovedì 22 novembre 2012

FINALMENTE UNA BUONA LEGGE SUL CONDOMINIO




Amministratore

  • Per fare l'amministratore è necessario essere in possesso di un diploma di scuola secondaria di secondo grado. Niente registro (previsto dallla disciplina transitoria) ma restano alcuni requisiti necessari (godimento dei diritti civili, titolo di studio, formazione, assicurazione professionale).  
  • La durata in carica dell’amministratore passa da uno a due anni
  • La revoca dell’amministratore può essere deliberata in ogni tempo dall’assemblea, con la maggioranza prevista per la sua nomina oppure con le modalità previste dal regolamento di condominio. Sono inoltre elencati nel dettaglio i casi in cui condomini, anche singolarmente, possono chiedere la convocazione dell’assemblea per far cessare eventuali violazioni e revocare il mandato all’amministratore (quele, ad esempio, la mancata apertura  o la mancata utilizzazione del conto corrente condominiale)
Animali
L'articolo 16 del disegno di legge stabilisce espressamente che "Le norme del regolamento non possono porre limiti alle destinazioni d’uso delle unità di proprietà esclusiva né vietare di possedere o detenere animali da compagnia".

L'obiettivo dichiarato del provvedimento era di intervenire sugli aspetti più controversi della 'vita in comune' degli italiani, con regole che riportassero ordine nei condomini. In poche parole doveva farci litigare di meno coi nostri vicini. Ma, a giudicare dalle proteste e dalle preoccupazioni emerse fin dalle prime versioni passate per i vari gradi del nostro ordinamento, è probabile che riuscirà a scatenare molte più querelle di prima.

Dico probabile perché c'è una postilla di cui pochi si sono accorti nella norma che da ora in avanti vieta di proibire la presenza di animali domestici nei condomini che potrebbe calmare gli animi di tutti, se solo fosse nota. Ma visto che tutti si fermano al "vietato vietare" ve la dico io.

ATTENZIONE La nuova norma verrà applicata solo ai nuovi condomini! Per tutti i condomini già esistenti dove vige un regolamento che vieta il possesso e la detenzione di animali occorrerà una modifica la quale dovrà però essere approvata all'unanimità.

In altri termini: è probabile che siano ben pochi i condomini in cui cambieranno le cose per l'ingresso degli animali se effettivamente c'è un regolamento scritto che lo vieta.


Assicurazione amministratoreL’amministratore, all’atto della nomina deve presentare ai condomini una polizza individuale di responsabilità civile per gli atti compiuti nell’esercizio del mandato i cui oneri sono posti a carico dei condomini.".
Conto corrente condominiale obbligatorioSecondo il comma 7 dell'articolo 1129 (modificato dall'articolo 9 del disegno di legge) l’amministratore è obbligato a far transitare le somme ricevute a qualunque titolo dai condomini o da terzi, nonché quelle a qualsiasi titolo erogate per conto del condominio, su uno specifico conto corrente, postale o bancario, intestato al condominio; ciascun condomino può accedervi per prendere visione ed estrarre copia, a proprie spese, della rendicontazione periodica.
Destinazioni d’uso e sostituzione parti comuniIl nuovo articolo 1117-ter (introdotto dall'articolo 2 del disegno di legge) prevede che in caso di attività che incidano negativamente e in modo sostanziale sulle destinazioni d’uso delle parti comuni, l’amministratore o i condomini, anche singolarmente, possano diffidare l’esecutore e chiedere la convocazione dell’assemblea per far cessare la violazione, anche mediante azioni giudiziarie.
Riscaldamento e impianti comuniE' prevista la possibilità per il condomino di rinunciare all’utilizzo delle parti comuni, come l’impianto di riscaldamento e di condizionamento, qualora dalla sua rinuncia non derivino notevoli squilibri di funzionamento né aggravi di spesa per gli altri condomini.
Sito internetSu richiesta dell’assemblea l’amministratore è tenuto ad attivare un sito internet del condominio (aggiornato mensilmente salvo diversa previsione dell’assemblea), ad accesso individuale protetto da una parola chiave, che consente agli aventi diritto di consultare ed estrarre copia in formato digitale di atti e rendiconti mensili. Le spese per l’attivazione e la gestione del sito internet sono poste a carico dei condomini.
Tabelle millesimaliIl valore proporzionale di ciascuna unità immobiliare è espresso in millesimi in apposita tabella allegata al regolamento di condominio. Tali valori possono essere rettificati o modificati, anche nell’interesse di un solo condomino, con la maggioranza prevista dall’articolo 1136, secondo comma, del codice, nei seguenti casi:

1) quando risulta che sono conseguenza di un errore;

2) quando, per le mutate condizioni di una parte dell’edificio, in conseguenza di sopraelevazione, di incremento di superfici o di incremento o diminuzione delle unità immobiliari, è alterato per più di un quinto il valore proporzionale dell’unità immobiliare anche di un solo condomino. In tal caso il relativo costo è sostenuto da chi ha dato luogo alla variazione.

Ai soli fini della revisione dei valori proporzionali espressi nella tabella millesimale allegata al regolamento di condominio ai sensi dell’articolo 68, può essere convenuto in giudizio unicamente il condominio in persona dell’amministratore. Questi è tenuto a darne senza indugio notizia all’assemblea dei condomini. L’amministratore che non adempie a quest’obbligo può essere revocato ed è tenuto al risarcimento degli eventuali danni.
VideosorveglianzaLe deliberazioni concernenti l’installazione sulle parti comuni dell’edificio di impianti volti a consentire la videosorveglianza su di esse sono approvate dall’assemblea con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell’edificio.


NORME NEGATIVE: NESSUNA!

NORME INUTILI:
Il dissenso del singolo (Articoli 1132, 1133 e 1134 del Cc)Praticamente immutate le norme riguardanti la prima il c.d. “dissenso” del singolo partecipante rispetto alle liti deliberate dall’assemblea, la seconda il reclamo all’assemblea contro i provvedimenti assunti dall’amministratore, e l’ultima il rimborso delle spese fatte autonomamente dal condomino, fatta eccezione per l’estensione di tale ultimo caso anche all’ipotesi, ben più ampia, di ogni attività di “gestione” delle parti comuni (effettuata dal predetto singolo senza autorizzazione dell’amministratore o dell’assemblea) e sempre con riferimento ad un’eventuale richiesta di rimborso.



NORME A MIO AVVISO MIGLIORATIVE 
  1. La disciplina sull’assemblea (Articoli 1135 e 1136 del Cc)

Quale momento clou della normativa condominiale, la regolamentazione dell’assemblea è stata limitatamente interessata dalla riforma che ha circoscritto il suo intervento ad una sorta di maquillage delle regole ad essa applicabili.
Le attribuzioni ed il funzionamento di tale “organo” rimangono sostanzialmente gli stessi, con qualche intervento che si è contenuto nella sola finalità di un marginale miglioramento.

Andando per punti, relativamente all’assemblea, si è previsto:
- l’obbligato della costituzione di un “fondo” non solo per i lavori di manutenzione straordinaria (come secondo la precedente versione della norma) ma anche per le innovazioni, di importo corrispondente alle opere da eseguire;
- la possibilità di autorizzare l’amministratore a partecipare e collaborare a progetti, programmi e iniziative territoriali promossi dalle istituzioni locali o da soggetti privati qualificati, anche mediante opere di risanamento di parti comuni degli immobili nonché di demolizione, ricostruzione e messa in sicurezza statica, al fine di favorire il recupero del patrimonio edilizio esistente, la vivibilità urbana, la sicurezza e la sostenibilità ambientale della zona in cui il condominio è ubicato;
- l’abbassamento del quorum costitutivo dell’assemblea di prima convocazione da due terzi dei partecipanti alla maggioranza dei medesimi (nel caso del computo delle c.d. “teste”, e fermo restando il quorum di due terzi dei millesimi per quanto riguarda il valore, sempre limitatamente a detta prima convocazione);
- l’introduzione di un quorum costitutivo anche per l’assemblea di seconda convocazione, con la ripetizione dello stesso limite numerico (1/3 valore e 1/3 teste) già previsto dalla precedente versione dell’articolo 1136 c.c. per la deliberazione (cioè, per il quorum deliberativo) di tale successiva eventuale riunione. L’intervento legislativo appare piuttosto discutibile se si considera il fatto che detta modifica impedisce tout court all’assemblea di seconda convocazione di aprirsi ed anche solo di procedere ad una semplice discussione, magari in attesa che qualche altro condomino, giungendo in ritardo, si renda comunque presente, consentendo il raggiungimento del numero minimo richiesto per decidere. Meglio sarebbe stato, come da molte parti suggerito, eliminare del tutto l’ipotesi di prima convocazione, nella pratica sostanzialmente inesistente e foriera di inutili complicazioni;
- l’inclusione nelle ipotesi che richiedono la maggioranza qualificata del comma 2 dell’articolo 1136 c.c. (maggioranza degli intervenuti e metà del valore dell’edificio) delle decisioni inerenti alle azioni di tutela delle destinazioni d’uso (articolo 1117 quater c.c.), delle deliberazioni riguardanti sia le fattispecie di innovazioni introdotte dal “nuovo” comma 2 dell’articolo 1120 (opere per la sicurezza e la salubrità, per l’abbattimento delle barriere architettoniche, per il contenimento del consumo energetico e quant’altro), sia l’installazione degli impianti di videosorveglianza sulle parti comuni (articolo 1122 ter c.c.), sia l’autorizzazione all’amministratore a partecipare ai predetti progetti, programmi o iniziative territoriali (di cui al comma 3 dell’articolo 1135 c.c.);
- l’estensione della prescrizione della maggioranza qualificata (due terzi del valore e maggioranza dei partecipanti) già prevista per le innovazioni ordinarie, all’ipotesi della deliberazione che prescrive le “adeguate modalità alternative di esecuzione” o le “cautele” ai sensi dell’articolo 1122 bis c.c. con riferimento ai c.d. “impianti non centralizzati”.

2.L’impugnazione delle deliberazioni assembleari (Articolo 1137 Cc)

Leggero restyling per l’articolo 1137 c.c. recante la disciplina dell’impugnazione davanti all’Autorità Giudiziaria delle decisioni assembleari da parte del singolo condomino che ne assume l’invalidità.

Oltre al dissenziente ed all’assente, la riforma estende tale facoltà di contestazione anche al condomino che, presente alla riunione, si è semplicemente “astenuto” (omettendo di esprimere sia un voto favorevole, sia contrario), precisando che, per quest’ultimo soggetto, il termine decadenziale (sempre di trenta giorni) decorre, ovviamente, dal momento della riunione.

In merito a tale aspetto, un’ulteriore integrazione alla normativa già vigente è contenuta nell’ultimo comma del nuovo testo ove viene precisato che “l'istanza per ottenere la sospensione proposta prima dell'inizio della causa di merito non sospende né interrompe il termine per la proposizione dell'impugnazione della deliberazione” e che per detta richiesta di “sospensione” si applicano le norme relativi ai procedimenti cautelari (libro IV, titolo I, capo III, sezione I, codice di procedura civile), con implicito riferimento alla giurisprudenza che da tempo ne aveva affermato un’identica natura.

3)Condòmini che non pagano
L’amministratore potrà procedere con l’ingiunzione di pagamento a un condomino che non paga le spese di condominio senza chiedere una preventiva autorizzazione dell’assemblea. Se il ritardo nel pagamento è superiore a 6 mesi, l’amministratore dovrà sospendere il debitore dalla fruizione dei servizi comuni.

4.Le parti comuni
Sono state leggermente modificate alcune norme sulle parti comuni del condominio, che includeranno ad esempio anche i sottotetti utilizzati in comune. Una serie di altri cambiamenti normativi molto tecnici, ad esempio su quello che è necessario fare per modificare la destinazione d’uso degli spazi, sono elencate qui.
Le nuove regole sulla possibilità di cambiare la destinazione d’uso degli spazi comuni sono particolarmente importanti perché sembrano permettere di vendere parti non più ritenute utili (con la maggioranza dei quattro quinti), cosa che in precedenza era impossibile. Gli esperti dicono che bisognerà aspettare però di capire come le norme saranno interpretate e applicate in concreto.
5.Il riscaldamento
È uno degli aspetti della convivenza che crea più controversie. Secondo le nuove norme ci si potrà staccare dal riscaldamento centralizzato senza chiedere l’approvazione dell’assemblea, ma solo in caso di oggettivi problemi tecnici dell’impianto comune che non siano stati risolti dal condominio nell’arco di un’intera stagione di riscaldamento. Il distacco non è comunque consentito se può causare problemi o maggiori spese agli altri condomini.



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